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Al di là delle risultanze anagrafiche è l’esame sulla veridicità di elementi di fatto a determinare la presenza nel territorio dello Stato del centro degli affari e degli interessi personali di un soggetto

La residenza fiscale è strettamente legata al concetto di residenza e domicilio anagrafico.

In particolare permette di avere un riferimento importante per conoscere e calcolare le imposte sui redditi e l’Iva.

Residenza fiscale cos’è:

Si parla di residenza fiscale in Italia nel momento in cui il soggiorno dell’individuo si protrae per un periodo superiore a 183 giorni oppure quando effettua l’iscrizione all’anagrafe del comune dov’è è residente.

L’acquisizione della residenza fiscale in Italia comporta l’inserimento nel sistema di tassazione italiano e permette di individuare a quale sistema di tassazione appartiene l’individuo.

Di conseguenza sarà possibile calcolare in maniera corretta le imposte sui redditi e sull’iva che l’individuo deve corrispondere allo stato.

Residenza fiscale estero:

Gli italiani all’estero non perdono la residenza fiscale in Italia. Nel momento in cui ci si trasferisce stabilmente in un altro paese bisogna iscriversi all’AIRE, cioè all’anagrafe dei Cittadini Italiani Residenti all’estero.

Questo passaggio è fondamentale perché permette di dover evitare di pagare le tasse in entrambi i paesi.

Ovviamente l’Agenzia delle entrate effettuerà i controlli necessari a tempo debito per verificare se le informazioni fornite corrispondono alla situazione reale dell’individuo.

Quando si intende trasferire la propria residenza fiscale all’estero è necessario richiedere il certificato residenza fiscale. 

Certificato residenza fiscale:

Si tratta di un documento che rilascia l’Agenzia delle Entrate per attestare la residenza del richiedente, ovvero di:

  • Una persona fisica;
  • Una società di capitali (sas, snc, srl, spa;
  • Una società di persone;
  • Un ente commerciale o non commerciale;
  • Un ente senza scopo di lucro;
  • Un organismo di investimento collettivo del risparmio;
  • Un fondo pensione.

Il certificato deve essere presentato allo Stato estero nel quale il contribuente ha prodotto reddito in un dato anno.

L’attestazione è necessaria per avvalersi dei benefici delle
convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sul reddito.

Richiesta:

La richiesta per ottenere il certificato va fatta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Bisogna compilare i vari campi:

  • La qualità del richiedente (titolare, rappresentante o altro);
  • La nazione estera in cui è stato prodotto il reddito ed in cui verrà consegnato il certificato;
  • Il tipo e la quantità di reddito prodotto, comprendente parametri come compensi da lavoro dipendente o autonomo, utili, dividendi, immobili, capital gains, royalties, ecc.

Costo del certificato di residenza fiscale:

Il certificato costa 3,10 euro di tributo speciale e si paga in banca o in Posta con il modello F23 utilizzando il codice tributo 964T; tramite marca da bollo

I fatti
Con apposito avviso, l’Agenzia delle entrate ha contestato a una persona iscritta all’anagrafe degli italiani residenti all’estero la violazione delle regole sul monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività finanziarie detenuti all’estero, per aver omesso la presentazione dell’apposito quadro RW della dichiarazione dei redditi. Il contribuente ha resistito all’atto impositivo, dichiarando di essere residente in Spagna e di aver qui trasferito il proprio centro degli affari e degli interessi. Il ricorso è stato accolto dai giudici di prime cure e la sentenza è stata confermata in appello. Qui il giudice di merito ha ritenuto provata la circostanza della residenza all’estero perché in Spagna, dove aveva una abitazione di proprietà, la famiglia del contribuente aveva stabilito il centro degli affari e degli interessi, molti anni addietro rispetto al periodo d’imposta oggetto di contestazione.

L’Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione della Ctr lamentando violazione degli articoli 2, del Tuir, e 43, del codice civile, per avere la Ctr fondato la propria decisione esclusivamente sull’esistenza di una dimora abituale del contribuente in Spagna, senza valutare congiuntamente gli elementi di fatto sulla base dei quali era ragionevole presumere che lo stesso contribuente avesse mantenuto in Italia il proprio domicilio.

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso avanzati dall’amministrazione finanziaria e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

La residenza fiscale delle persone fisiche e gli obblighi di monitoraggio fiscale
In tema di monitoraggio fiscale, l’articolo 4 del decreto legge n. 167/1990 stabilisce che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, fiscalmente residenti in Italia che, nel periodo d’imposta considerato, detengono direttamente o indirettamente (ossia in qualità di titolari effettivi) investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.
La violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale è sanzionata, ai sensi del successivo articolo 5, nella misura dal 3 al 15% (o dal 6 al 30% nell’ipotesi di detenzione in Stati o territori a regime fiscale privilegiato) dell’ammontare degli importi non dichiarati.
Dirimente, ai fini dell’assoggettamento all’obbligo di presentazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, è la circostanza che il detentore dell’asset detenuto all’estero sia fiscalmente residente in Italia ai sensi dell’articolo 2 del Dpr n. 917/1986 per quanto attiene alle persone fisiche (e dell’articolo 73 per le entità diverse).

Il giudizio del Collegio di legittimità si è incentrato sulla corretta interpretazione della citata norma secondo cui, ai fini delle imposte dirette, si considerano residenti le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono (i) iscritte nell’anagrafe della popolazione residente in Italia o (ii) hanno nel Territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 43, commi 1 e 2, del codice civile.
Secondo la disciplina civilistica il “domicilio” è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede dei propri affari economico-patrimoniali e dei propri interessi affettivi e personali. La “residenza”, invece, è il luogo in cui la persona ha la propria dimora abituale, caratterizzata dall’elemento oggettivo della permanenza dell’individuo con una certa stabilità e continuità e dall’elemento soggettivo, consistente nella volontà dell’individuo di conservare la propria dimora e di farvi ritorno ogni volta che ne risulti abilitato.
La disciplina fiscale prevede, inoltre, l’elemento temporale, nel senso che la persona deve essere iscritta dell’anagrafe residente o avere il domicilio/residenza civilistici per la maggior parte del singolo periodo d’imposta considerato.

La decisione
Con la pronuncia in commento la Corte di cassazione, partendo dalla contestazione delle violazioni sulle regole del monitoraggio fiscale, contenute nell’articolo 4 del Dl n. 167/1990, ha affrontato nuovamente il tema dei requisiti necessari per inquadrare la residenza fiscale della persona fisica in Italia, al di là del dato formale dell’iscrizione anagrafica.
Sulla base del dato normativo, confermato dalla giurisprudenza costante delle Corte di cassazione, si può affermare che lo status di residente fiscale non si limita all’esito del solo dato formale delle risultanze anagrafiche, ma è legato all’esistenza di un collegamento di fatto con il territorio dello Stato costituito, alternativamente, dal domicilio o dalla residenza come disciplinati dalla norma civilistica.
 
Ne consegue, che “l’iscrizione del cittadino nell’anagrafe dei residenti all’estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali” (cfr Cassazione n. 16634/2018). In altri termini, al di là della formale residenza stabilita fuori dal territorio nazionale, il contribuente sarà considerato fiscalmente residente in Italia ove venga provato, in sede amministrativa o giudiziale, che egli abbia qui mantenuto o stabilito il proprio domicilio civilistico.

In tal senso, la Corte di cassazione si era già espressa in precedenti pronunce, ribadendo che l’iscrizione all’Aire deve ritenersi un mero dato formale, con ciò assegnando maggior valore al domicilio attribuibile al contribuente, “inteso come la sede principale degli affari e degli interessi economici nonché delle relazioni personali come desumibile da elementi presuntivi ed a prescindere dall’iscrizione del soggetto all’AIRE” (cfr Cassazione nn. 21694/2020, 21695/2020, 21696/2020 e 21697/2020, tutte dell’8 ottobre, e anche nn. 678/2015, 24246/2011 e 14434/2010).

Al di là delle risultanze anagrafiche è, pertanto, l’esame sulla veridicità e completezza di elementi di fatto a determinare la presenza nel territorio dello Stato del centro degli affari e degli interessi personali di un soggetto. A mero titolo esemplificativo possono assumere un significativo valore segnaletico il riscontro dell’effettiva presenza del soggetto in Italia, la disponibilità di autoveicoli, l’esistenza di cariche societarie ricoperte in entità societarie residenti, l’apertura e la tenuta di rapporti di natura finanziaria presso intermediari italiani, la titolarità di una partita Iva attiva  nonché la stipula di atti soggetti a registrazione in Italia (cfr risoluzione n. 351/2008).
La valutazione congiunta di tutti questi elementi fattuali potrebbe ragionevolmente indurre a ritenere stabilito in Italia il domicilio della persona fisica, indipendentemente dall’iscrizione anagrafica all’Aire.

La stessa amministrazione finanziaria ha, peraltro, più volte precisato che l’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale (sia delle persone fisiche che delle entità diverse) costituisce una questione di fatto, tanto da non poter formare oggetto di istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212/2000 (cfr risposte nn. 288/2020 e 294/2019 e circolare n. 9/2016).
Sotto lo stesso profilo assume ulteriore rilevanza, ai fini dell’individuazione del domicilio, il concetto di “riconoscibilità” dello stesso da parte dei terzi.
 
Al riguardo, la Corte di cassazione ha assunto un orientamento differente rispetto al passato – e la pronuncia in commento si inserisce in tale filone interpretativo – affermando oggi che il concetto della riconoscibilità va individuato dapprima rispetto al luogo di gestione degli interessi e degli affari economico-patrimoniali e poi delle relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento (cfr Cassazione nn. 32992/2018, 45752/2017 e 6501/2015).
Sul punto, osserviamo che la prassi continua a ritenere preminenti, in caso di conflitto, i legami personali e familiari rispetto a quelli economici, tanto che la presenza della famiglia in Italia opera una attrazione della residenza fiscale anche del contribuente iscritto Aire che stabilmente soggiorna all’estero (cfr circolare ministeriale n. 304/E/1997).